Statuto della "Libera Associazione Imprenditori Ama Le Eolie" con sede in Lipari
TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI
- Articolo 1 - È costituita, con durata illimitata, l'Associazione denominata "LIBERA ASSOCIAZIONE IMPRENDITORI AMA LE EOLIE".
- Articolo 2 - L'Associazione ha sede in Lipari.
Il trasferimento dell'indirizzo all'interno del Comune è attribuito alla competenza del Consiglio Direttivo.
L’Associazione può aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali e può costituire, stabilendone organizzazione e compiti, delegazioni o uffici staccati in altre località della provincia.
- Articolo 3 - L'Associazione è apolitica, non ha scopi di lucro nè natura commerciale e persegue le finalità ed assolve alle funzioni di cui infra nel rispetto delle esigenze della comunità Eoliana. Tuttavia, essa può promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale, finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi.
Essa persegue i seguenti scopi:
- promuovere nella società la coscienza dei valori sociali e civili ed i comportamenti propri della imprenditorialità nel contesto sociale di una comunità che vuole crescere socialmente, culturalmente ed economicamente;
- promuovere lo sviluppo turistico del territorio Eoliano in ogni modo possibile e con i più ampi mezzi a disposizione come, a solo titolo di esempio: organizzando manifestazioni ed eventi idonei allo scopo; diffondendo notizie atte a far conoscere le Eolie; intervenendo sulla diffusione di notizie atte allo scopo; progettando e gestendo idonei mezzi di diffusione; acquisendo o creando strutture idonee allo scopo e compiendo tutto quanto necessario allo scopo;
- esercitare la rappresentanza dei propri associati, nei confronti delle istituzioni ed amministrazioni, delle organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali, e di tutte le altre componenti del sistema associativo;
- tutelare gli interessi degli associati sul piano economico, sindacale, legale e tributario, collaborando alla risoluzione delle vertenze collettive ed individuali;
- designare e nominare i propri rappresentanti nelle sedi di rappresentanza esterna, promuovendo e tutelando la propria rappresentatività;
- risolvere eventuali controversie tra singoli associati e tra le diverse componenti interne, stimolando la solidarietà e la collaborazione degli imprenditori;
- provvedere all’informazione, consulenza ed assistenza alle aziende associate in tutti i campi di interesse generale e settoriale, anche a mezzo di appositi e specifici servizi;
- promuovere la formazione e la cultura imprenditoriale e professionale, nonché la crescita e lo sviluppo delle imprese associate e della comunità Eoliana;
- organizzare e partecipare a ricerche, studi, dibattiti e convegni su temi economici e sociali, su istituti e problemi di interesse generale o settoriale;
- promuovere e collaborare per la pubblicazione di periodici, riviste e monografie anche via Internet;
- promuovere e partecipare a idonee forme previdenziali ed assicurative, in favore degli associati.
Per il perseguimento dello scopo l'Associazione potrà richiedere contributi e finanziamenti sia da parte dello Stato che da parte di Enti pubblici, territoriali e non, da Istituti Finanziari nonchè dalla Comunità Economica Europea.
TITOLO II
SOCI
- Articolo 4 - L'Associazione è composta da soci distinti in due categorie: ordinari e onorari. Il numero dei soci è illimitato.
Acquistano la qualifica di soci ordinari coloro che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo con deliberazione presa a maggioranza e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota sociale nella misura che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.
Possono aderire all’Associazione come soci ordinari le persone fisiche di età superiore ai diciotto anni che abbiano la responsabilità di gestione d’aziende o che siano anche soci o amministratori di società che svolgono attività dirette alla produzione ed al commercio di beni e/o servizi e che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza ed abbiano sede legale nei comuni delle Eolie ovvero che, pur avendo sede legale diversa, abbiano comunque nei comuni delle Eolie attività dirette alla produzione ed al commercio di beni e/o servizi o vi abbiano comunque interessi.
Possono essere ammessi come soci onorari solo persone fisiche scelte tra gli imprenditori che abbiano nel corso della loro attività dimostrato qualità e doti che possano essere d’esempio per gli associati.
L'ammissione di soci onorari e sostenitori è deliberata dal Consiglio Direttivo.
Le persone che hanno i requisiti per essere soci ordinari non possono essere associate come soci onorari.
- Articolo 5 - Chi intende far parte, quale socio ordinario, dell'Associazione deve presentare al Consiglio Direttivo domanda, redatta su apposito modello e diretta all'Associazione, che deve contenere:
- il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio o la residenza nonchè la qualifica all'interno dell'impresa;
- l'indicazione la natura dell'attività svolta dall'impresa, la sede centrale, gli uffici periferici, gli stabilimenti nonchè la loro ubicazione;
- la dichiarazione di accettazione delle norme e degli obblighi tutti derivanti da questo Statuto, dai regolamenti ed espressamente dalle norme sulla perdita della qualità di socio;
- l'impegno al pagamento delle quote e dei contributi deliberati a norma del presente Statuto;
- l'impegno di osservare scrupolosamente la disciplina sociale nonché le disposizioni tutte regolarmente adottate dagli organi dell'Associazione anche in periodo anteriore all'ammissione a socio;
- ogni altra notizia che fosse richiesta in base a deliberazioni degli organi competenti dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo delibera, a maggioranza assoluta di voti, la ammissione dei soci. Contro la deliberazione negativa è possibile ricorrere ai Probiviri che decideranno, in modo definitivo, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso che non ha effetto sospensivo.
L'iscrizione ha validità per anni due consecutivi decorrenti dal primo gennaio successivo alla data di accettazione. Il vincolo associativo si intende tacitamente rinnovato per anni due e così di seguito, di biennio in biennio, ove non siano state presentate dal socio formali dimissioni almeno tre mesi prima della scadenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno sottoscritta dal socio.
- Articolo 6 - I soci hanno diritto di ricevere, in nome e per conto delle imprese di cui sono soci, titolari, amministratori o rappresentanti, le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere dall’Associazione.
I soci, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi dell’Associazione e delle Sezioni, purché in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente Statuto.
I soci ordinari sono tenuti a:
- partecipare attivamente alla vita associativa e dare comunicazione dei propri recapiti, compresso l'indirizzo di posta elettronica al quale saranno trasmesse tutte le comunicazioni ed avvisi da parte dell'Associazione;
- applicare, nell'esercizio delle rispettive imprese, convenzioni, contratti collettivi di lavoro ed ogni altro accordo stipulato dall’Associazione;
- versare, nell'esercizio delle rispettive imprese, i contributi associativi, secondo le modalità ed i termini fissati dall’Associazione;
- contribuire alle scelte associative in piena integrità ed autonomia da pressioni interne ed esterne, avendo come obiettivo prioritario l’interesse dell’intera categoria e dell’Associazione;
- informare tempestivamente l’Associazione di ogni situazione suscettibile di modificare il suo rapporto con gli altri imprenditori e/o con l’Associazione, chiedendone il necessario ed adeguato supporto;
- applicare, nell'esercizio delle rispettive imprese, compiutamente leggi e contratti di lavoro;
- comportarsi, nell'esercizio delle rispettive imprese, con giustizia nei confronti dei propri collaboratori, favorendone la crescita professionale e salvaguardando la sicurezza sul lavoro;
- assumere, nell'esercizio delle rispettive imprese, un atteggiamento equo e corretto nei confronti di clienti, fornitori e concorrenti;
- mantenere rapporti ispirati a correttezza ed integrità con la Pubblica amministrazione e con i partiti politici;
- considerare la tutela dell’ambiente e la prevenzione di ogni forma di inquinamento un impegno costante.
In particolare, i soci sono tenuti al versamento dei seguenti contributi:
- quota di iscrizione;
- contributo sociale annuo;
- contributi straordinari deliberati per far fronte ad eccezionali occorrenze.
Le quote e i contributi associativi riscossi dall'Associazione a norma del comma precedente non sono trasmissibili ad altri soggetti.
- Articolo 7 - Fatta salva la esclusione di cui all'articolo successivo, agli associati, che si rendessero inadempienti agli obblighi indicati nel presente Statuto, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:
- censura, scritta e motivata;
- sospensione del diritto a partecipare all'Assemblea dell'Associazione;
- sospensione per un periodo massimo di giorni centoottanta da ogni servizio e da ogni attività sociale;
- sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo.
Le sanzioni verranno applicate dal Consiglio Direttivo in relazione alla gravità dell'inadempimento.
Contro l'assunzione delle sanzioni è ammessa la possibilità di proporre ricorso al Collegio dei Probiviri nel termine di dieci giorni, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento; il ricorso non ha, tuttavia, effetto sospensivo.
- Articolo 8 - La qualità di socio si perde:
- per documentata cessazione dell'attività dell’impresa di cui il socio sia titolare o rappresentante o socio o amministratore, nonché per fallimento dichiarato della stessa impresa con sentenza passata in giudicato;
- per morte, recesso o dimissioni del socio;
- per esclusione che può essere pronunciata nei riguardi del socio che fomenti dissidi o disordini tra i Soci, non osservi i regolamenti interni e le deliberazioni prese a norma di statuto e non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione.
Il Consiglio Direttivo accerta il verificarsi della perdita della qualità di socio nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma e delibera, a maggioranza assoluta dei suo componenti, l'esclusione di cui al punto c) del precedente comma.
- Articolo 9 - In nessun caso, il socio che perde tale qualità può avanzare diritti sul patrimonio dell'Associazione.
TITOLO III
PATRIMONIO, ENTRATE ED ESERCIZI SOCIALI
- Articolo 10 - Il patrimonio è costituito:
- dai beni mobili registrati ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- dagli eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
- dalle quote sociali e dai contributi annuali e straordinari dei soci;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
- Articolo 11 - Gli esercizi finanziari si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Entro il trentuno marzo successivo alla fine di ogni esercizio ed entro il trentuno ottobre antecedente l'inizio del nuovo esercizio, verranno predisposti, dal Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo e quello preventivo.
I saldi attivi di bilancio saranno a disposizione per iniziative di carattere promozionale, divulgativo e comunque per il raggiungimento degli scopi sociali.
TITOLO IV
ORGANI SOCIALI
- Articolo 12 - Sono organi dell'Associazione:
- Il Consiglio Direttivo;
- l'Assemblea dei soci;
- il Collegio dei Revisori Contabili;
- il Collegio dei Probiviri.
CAPO I - Il Consiglio Direttivo
- Articolo 13 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre ad undici membri eletti dall'Assemblea che ne determina di volta in volta il numero che in ogni caso dovrà essere dispari.
Il Consiglio Direttivo dura in carica per il numero di esercizi, non superiore a tre, stabilito dall'Assemblea al momento della nomina ed i suoi componenti sono rieleggibili.
Non possono rivestire la carica di Consigliere i soci che siano o Sindaco o Assessore di qualsiasi Comune.
- Articolo 14 - Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno un Presidente ed uno o due Vice Presidenti.
- Articolo 15 - Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in sua mancanza, dal Vice Presidente più anziano d'età.
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.
Si riunisce comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo, al bilancio preventivo ed alle quote di ammissione ed al contributo annuale.
La convocazione del Consiglio Direttivo avviene da parte del Presidente o di chi ne fa le veci con avviso inviato per posta elettronica con un preavviso di tre giorni.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
- Articolo 16 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazione alcuna.
Esso procede pure alla nomina dei dipendenti e impiegati, determinandone la retribuzione e compila il regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci.
Il Consiglio Direttivo ha, in particolare, i seguenti compiti:
- studiare e proporre la migliore azione di coordinamento dell'attività dell'Associazione, in diretta collaborazione col Presidente;
- dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- deliberare sulle ammissioni dei soci ed eventualmente sulla loro assegnazione alle Sezioni di categoria;
- formare i bilanci preventivo e consuntivo;
- nominare i rappresentanti dell'Associazione presso Enti, Istituzioni, Commissioni e Organi in genere;
- provvedere alla regolamentazione del rapporto di lavoro e del trattamento economico del personale dipendente dall'Associazione ed, analogamente, degli eventuali rapporti professionali di consulenza;
- deliberare l'ammontare della quota d'iscrizione e del contributo annuale, i tempi e le modalità di pagamento della stessa;
- deliberare e dichiarare la perdita della qualità di socio;
- esercitare la facoltà di agire giudizialmente nei confronti dei soci morosi e di quelli obbligati al pagamento dei contributi;
- assumere, nell'ambito delle direttive generali dell'Assemblea e nel quadro delle finalità statutarie, deliberazioni sulle materie che non sono di specifica competenza di altri Organi.
L’attività dell’Associazione si articola in aree secondo la struttura organizzativa e, su proposta del Presidente o dei Vice Presidenti, è modificabile in relazione all’evolversi delle esigenze associative.
I Vice Presidenti, cui siano state affidate deleghe operative, costituiscono e presiedono Commissioni di supporto alla propria attività.
Tali Commissioni saranno composte da un massimo di tre componenti, con adeguata rappresentanza di tutte le componenti dell’Associazione nominati dal Presidente.
Le Commissioni sono organi tecnici del Presidente e del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può delegare ad esse l'approfondimento e la definizione di determinati problemi.
La durata delle Commissioni coincide con quella del Consiglio Direttivo e la loro attività è supportata dalla struttura funzionale dell’Associazione.
- Articolo 17 - Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente, inoltre, è espressamente autorizzato a riscuotere e quietanzare somme.
In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente da lui delegato o dal più anziano di età. Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
- Articolo 18 - Nel caso in cui vengano a mancare due consiglieri, il Presidente, il Vice Presidente più anziano d'età, il Consigliere rimasto in carica o il Consigliere più anziano d'età, deve, entro due mesi, convocare l'Assemblea per la sostituzione dei consiglieri mancanti.
CAPO II - Assemblea
Articolo 19 - I soci sono convocati in Assemblea dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno due volte l'anno entro il trenta novembre ed il trenta aprile, mediante avviso scritto spedito per posta elettronica almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione; l'avviso deve contenere gli argomenti da trattare e l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione sia in prima che in seconda convocazione che potrà essere fissata trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione.
L'Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, ovvero ogni qualvolta il Presidente ne riceva richiesta scritta, con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, da tanti soci che rappresentino il venticinque per cento dei voti spettanti a tutti gli associati calcolati alla data di trenta giorni precedente la richiesta.
L'Assemblea ha i seguenti compiti ed attribuzioni:
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere, ove dalla stessa ritenuto necessario o opportuno, il Collegio dei Revisori Contabili;
- eleggere il Collegio dei Probiviri;
- deliberare sul bilancio consuntivo e sul bilancio preventivo;
- deliberare sulle modifiche allo Statuto dell'Associazione;
- deliberare in ordine alla trasformazione o cessazione dell'Associazione e nominare il Collegio dei liquidatori;
- deliberare su questioni di ordine generale concernenti l'attività dell'Associazione;
- conferire eventualmente il titolo di Presidente Onorario dell'Associazione a persona scelta fra coloro che hanno prestato il loro servizio al vertice dell'Organizzazione con meriti speciali.
- Articolo 20 - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci in regola con il pagamento delle quote sociali.
I soci onorari possono esprimere in Assemblea il loro parere sugli argomenti all'ordine del giorno, ma non hanno diritto di voto.
I soci possono farsi rappresentare da altra persona anche se non socio e anche se membro del Consiglio Direttivo; in ogni caso non può rappresentare per delega scritta più di un socio.
- Articolo 21 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o inadempimento, dal Vice Presidente più anziano d'età, in mancanza di entrambi, l'Assemblea procede alla nomina del Presidente.
Al Presidente dell'Assemblea spetta constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento all'Assemblea.
L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando sia presente un numero di soci che rappresenti almeno la metà dei voti spettanti agli associati aventi diritto di voto ed, in seconda convocazione, ove siano presenti tanti soci che rappresentino almeno un sesto dei voti spettanti agli associati aventi diritto di voto.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Tuttavia, per le deliberazioni relative alle modifiche statutarie e allo scioglimento dell'Associazione, occorre il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno i tre quarti sul totale dei soci presenti e almeno i due quinti del totale dei voti spettanti ai soci.
CAPO III - Collegio dei Revisori Contabili
Articolo 22 - L'Assemblea decide se sia necessaria o meno la presenza di Revisori Contabili e elegge il Collegio dei Revisori Contabili, composto da tre componenti effettivi e due supplenti, che durano in carica per il periodo massimo di tre esercizi e sono rieleggibili.
I Revisori Contabili possono essere scelti anche fra persone estranee all'Associazione, ma di indiscusso prestigio morale e professionale. Almeno un Revisore deve avere la qualifica di Revisore Ufficiale dei conti.
Il Collegio vigila sulla gestione economica dell'Associazione e riferisce all'Assemblea Generale sui bilanci.
I membri effettivi scelgono nel loro ambito un Presidente.
I Revisori Contabili supplenti subentrano a quelli effettivi in ordine di età.
I Revisori Contabili possono partecipare senza diritto di voto alle Assemblee e alle sedute del Consiglio Direttivo.
CAPO IV - Collegio dei Probiviri
Articolo 23 - L’Assemblea elegge tre Probiviri, i quali durano in carica per il periodo massimo di tre esercizi e sono rieleggibili senza limiti di mandato.
Alla carica di Probiviro possono essere candidate anche persone estranee all’Associazione, ma di indiscusso prestigio morale e professionale. La carica di Probiviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Probiviro di un’altra organizzazione, nonché con ogni altra carica interna all’Associazione.
Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente. A tal fine, per la costituzione del Collegio Arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Probiviro di sua fiducia, scelto tra i tre Probiviri eletti dall’Assemblea.
Il Presidente del predetto Collegio rimane quello non nominato dalle parti.
Il Presidente del Collegio Arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna fattispecie di incompatibilità previste dal Codice di procedura civile.
Il Collegio Arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio.
Il Collegio Arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.
Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro sessanta giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l’esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriore trenta giorni.
Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell’Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. L’interpretazione del presente Statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell’Associazione, è di esclusiva competenza dei Probiviri. Fatto salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, la decadenza delle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse. Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i tre Probiviri sono delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.
I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all’uopo stabiliti.
CAPO V - Sezione di Categoria
Articolo 24 - Le persone associate che esercitano lo stesso ramo di attività possono essere raggruppate, in seno all'Associazione, in Sezioni di Categoria. Possono inoltre essere istituite Sezioni territoriali particolari in relazione a situazioni locali o speciali. Le Sezioni di Categoria vengono costituite con deliberazione del Consiglio Direttivo.
Ogni socio può essere iscritto in un massimo di tre Sezioni di Categoria.
Compete al Consiglio Direttivo deliberare l'iscrizione dei soci, secondo l'attività prevalente esercitata da esse, nelle Sezioni di categoria costituite, al momento della loro ammissione, ovvero al momento della costituzione della Sezione.
Le Sezioni hanno il compito di tutelare gli interessi settoriali dei soci, di approfondire i problemi specifici del loro settore, sviluppare lo spirito di solidarietà e la collaborazione fra le imprese che ne fanno parte, rappresentarle nell'ambito degli organi statutari.
Le Sezioni operano sotto la vigilanza del Presidente dell'Associazione e devono uniformarsi nella loro attività agli indirizzi dell'Associazione, ai criteri che possono essere indicati dalla Consiglio Direttivo.
Le deliberazioni degli Organi delle Sezioni possono essere annullate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Le Sezioni di categoria opereranno nei singoli settori al fine di trovare le soluzioni più opportune per garantire lo sviluppo dell’associazione e della comunità eoliana.
Sono Organi delle Sezioni di categoria:
- l'Assemblea dei Componenti di Sezione;
- il Responsabile di Sezione.
L'Assemblea dei componenti di Sezione elegge a maggioranza dei votanti il responsabile di Sezione.
L'Assemblea di Sezione si riunisce ogni qualvolta il responsabile lo ritenga necessario ovvero su richiesta di un quarto degli aderenti alla Sezione.
Le cariche delle Sezioni durano un anno e sono rinnovabili.
CAPO VI - Limiti alla durata delle cariche
Articolo 25 - Per garantire un’adeguata rotazione delle cariche è prevista per ciascun organo direttivo un numero massimo di mandati consecutivi cui potrà accedere allo stesso titolo ciascun rappresentante di impresa associata, come da seguente specifica:
- presidente dell’Associazione: due mandati;
- vice Presidenti: due mandati;
- componenti del Consiglio Direttivo: tre mandati;
- presidenti delle Sezioni di categoria: tre mandati.
Esaurito il numero massimo di mandati, lo stesso soggetto potrà ricoprire la stessa carica, allo stesso titolo, solo dopo un intervallo pari ad almeno un mandato. Si intendono rivestite per l’intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.
Tutte le persone investite di cariche sociali, che non intervengono alle riunioni per tre volte consecutive senza giustificazione o quelle che nell’anno solare non siano intervenute ad almeno la metà delle riunioni indette, decadono dalle cariche stesse e devono essere sostituite. La decadenza è dichiarata da chi presiede l’Organo. La decadenza intervenuta ai sensi del comma precedente determina la ineleggibilità per il periodo successivo.
TITOLO V
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
- Articolo 26 - Con la stessa maggioranza prevista per lo scioglimento, l'Assemblea delibera sulla devoluzione del patrimonio, dedotte le passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto.
Firmato:
Emanuele Carnevale - Eleonora Zagami - Deli Carbonari - Giuseppe Finocchiaro - Alfredo Gennaro D'Agata - Davide Merenda - Antonino Greco - Nels Emma - Massimo Iacono - Biviano Giacomo - Dario Subba - Patrizia Urso - Luciana Urso - Cipicchia Giovanni - Luca Chiofalo - Salvatore Santoro notaio